Art. 52
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 51.
[2]Nelle trasmissioni per causa di morte, se non risulta da inventari o da altri atti legalmente attendibili il valore della mobilia compresa nella eredita', questa mobilia sara' valutata in ragione del 5 per cento del valore totale dei beni immobili, mobili e dei denari dell'eredita', salva la prova in contrario.
[3]Non sono compresi nella mobilia presunta i grani, i vini, i fieni e altre derrate.
[4]Non si comprendono nella mobilia neppure le gemme, i cavalli, le carrozze e gli equipaggi relativi, e tuttocio' che forma la materia di un commercio o di altra negoziazione. Questi oggetti saranno dichiarati secondo il valore venale. Le collezioni di quadri, statue, porcellane, libri, stampe, medaglie ed altre simili, sempreche' non sieno materia ne' di commercio, ne' di negozio, non saranno valutate per l'applicazione della tassa, siavi o no inventario.
[5]Le azioni industriali e commerciali comprese nei listini di borsa, e le rendite sul debito pubblico saranno valutate nelle dichiarazioni al corso legale del listino nel tempo della trasmissione. Le azioni industriali e commerciali che non furono mai comprese nei listini della borsa, o cessarono di esserlo, dovranno calcolarsi nelle dichiarazioni per il valore commerciale al tempo della trasmissione.
[6]All'ammontare del capitale dei crediti e delle rendite risultante dagli atti costitutivi, o formato a norma dell'art. 18 della presente legge; dovranno nella denunzia aggiungersi anche gl'interessi che apparissero tuttora dovuti, o le rendite decorse e non pagate al giorno dell'aperta successione.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva