Art. 53
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 52.
[2]Per i crediti, scaduti o non scaduti, sulla sussistenza dei quali fosse contestata lite all'apertura della successione, e per quelli dei quali sia giustificata la dubbia esigibilita', restera' sospesa l'esazione della tassa, la quale dovra' pagarsi appena i crediti divengano esigibili. Al termine di anni cinque dall'aperta successione dovra' giustificarsi che l'esigibilita' continui ad essere dubbia; e quando cio' si verifichi, restera' sospesa indefinitamente l'esazione della tassa, ma sopravvenendo l'esigibilita' anche in parte, la tassa dovra' pagarsi sulla somma che si riscuote.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva