Art. 54

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 53.

[2]((Saranno ammessi in deduzione dall'asse ereditario i debiti certi e liquidi legalmente esistenti nel momento dell'aperta successione e resultanti da atto pubblico o da sentenza passata in giudicato, o da scrittura privata che abbia acquistato data certa anteriormente all'apertura della successione, ai termini dell'articolo 1327 del Codice civile)).

[3]Saranno pure ammesse in deduzione le spese funerarie dell'autore dell'eredita', nei limiti delle consuetudini locali non che le spese di ultima infermita' fatte entro gli ultimi sei mesi, ognora che, si' le une che le altre, siano regolarmente giustificate.

[4]Saranno egualmente dedotti dall'asse ereditario i debiti di commercio esercitato nel Regno quando la esistenza dei medesimi sia giustificata con la produzione dei libri di commercio del debitore, e questi siano tenuti nella forma stabilita dalle leggi vigenti.

[5]Non potranno essere ammessi in deduzione per l'effetto delle disposizioni del presente articolo i debiti risultanti da cambiali o da biglietti all'ordine non annotati nei libri di commercio di che nel precedente capoverso o nei libri del creditore ed ogni altra passivita' di qualsiasi natura che non si trovi nelle tassative condizioni di sopra enunciate.

Testo vigente dal 5 marzo 1902 al 22 dicembre 2008 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art54 · fonte su Normattiva