Art. 55

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[1]Legge 13 settembre, 1874, n. 2076, art. 54.

[2]I debiti che gravano specialmente i beni immobili posti fuori del Regno non saranno dedotti nelle eredita' composte di detti beni e di altri della stessa natura posti nello Stato, e lo saranno invece quelli che colpiscono specialmente beni nello Stato.

[3]Ove si tratti di debiti non afficienti specialmente immobili nello Stato o all'estero, la deduzione avra' luogo in proporzione delle due parti dell'asse ereditario.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 5 marzo 1902 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art55 · fonte su Normattiva