Art. 56

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 55.

[2]Perche' sia ammessa la deduzione del passivo e' necessario che l'erede lo giustifichi, producendo i titoli dei debiti, o in originale o in copia, unitamente ad una dichiarazione fatta da lui e dai creditori o loro aventi causa, con la quale si attesti che il debito sussisteva tuttavia, o in tutto o in parte, al tempo dell'aperta successione; e tanto la suddetta copia, come la dichiarazione, potranno essere fatte in carta senza bollo, ma dovranno essere viste, per la verita' delle firme, o da un notaio o da un pretore, o dal sindaco locale.

[3]Il creditore o suoi aventi causa non possono rifiutarsi a consegnare i titoli al debitore o permettergli che a sue spese, senza che siano esportati, ne sia fatta copia autentica dal notaio o cancelliere, ne' ad emettere la dichiarazione sulla sussistenza di tutto o di parte del debito che dev'essere dedotto dall'asse ereditario, sotto pena dei danni.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art56 · fonte su Normattiva