Art. 57

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 56, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]Nel caso d'infedelta' nella dichiarazione indicata nell'articolo precedente i soscrittori della medesima saranno tenuti solidalmente al pagamento di una pena pecuniaria uguale al sestuplo della tassa che colla dichiarazione infedele si tento' di defraudare, senza pregiudizio degli effetti del codice penale nei casi da esso previsti.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art57 · fonte su Normattiva