Art. 58
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 57.
[2]La deduzione dei debiti dell'attivo delle successioni potra' essere ammessa anche dopo la liquidazione della tassa, purche' la esistenza dei debiti sia provata nei modi prescritti dalla presente legge, entro due anni dalla presentazione della denunzia, e in questo caso si fara' luogo alla restituzione della tassa che risultera' percetta in eccedenza.
[3]Capo IV.
[4]Disposizioni speciali per l'applicazione e liquidazione delle tasse giudiziali.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva