Art. 59
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[2]Una tassa graduale, da pagarsi una sola volta per tutti gli stadi del giudizio, sara' dovuta sulle sentenze che definiscono il merito delle cause e condannano in somme o valori, o che pronunziano sopra gli analoghi procedimenti esecutivi, e sulle sentenze degli arbitri e dei tribunali esteri rese esecutorie nello Stato; ma la tassa graduale non potra' mai essere minore della tassa fissa stabilita a seconda dei gradi di giurisdizione nei quali le sentenze vengono proferite, e quanto alle sentenze dei tribunali esteri, secondo il grado del collegio giudiziario che le ha rese esecutorie.
[3]Per le sentenze degli arbitri sara' dovuta la tassa fissa prescritta per le sentenze dei tribunali e la tassa graduale di lire 3 per ogni mille lire, salva, ove occorra, la tassa proporzionale.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva