Art. 60
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[2]Per le sentenze definitive proferite nei giudizi di opposizione a sentenze contumaciali, e in quelli di appello, come anche nei giudizi reintegrati in conseguenza della cassazione o rivocazione, come pure per le sentenze pronunciate nei giudizi esecutivi, non sara' pagata nuovamente la tassa graduale stata gia' pagata sulla sentenza contumaciale, appellata, cassata o revocata; salvo bensi' l'obbligo di una tassa ulteriore per le somme risultanti da maggior condanna. Pero' tutte le suddette sentenze andranno soggette a tassa fissa, come a tassa fissa vanno soggette quelle che dichiarano diritti non aventi valore determinabile.
[3]La tassa fissa sulle sentenze e' unica qualunque sia il numero dei provvedimenti contenuti nelle medesime.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva