Art. 60

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 59, e 8 agosto 1895, n. 486, art. 10.

[2]Per le sentenze definitive proferite nei giudizi di opposizione a sentenze contumaciali, e in quelli di appello, come anche nei giudizi reintegrati in conseguenza della cassazione o rivocazione, come pure per le sentenze pronunciate nei giudizi esecutivi, non sara' pagata nuovamente la tassa graduale stata gia' pagata sulla sentenza contumaciale, appellata, cassata o revocata; salvo bensi' l'obbligo di una tassa ulteriore per le somme risultanti da maggior condanna. Pero' tutte le suddette sentenze andranno soggette a tassa fissa, come a tassa fissa vanno soggette quelle che dichiarano diritti non aventi valore determinabile.

[3]La tassa fissa sulle sentenze e' unica qualunque sia il numero dei provvedimenti contenuti nelle medesime.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art60 · fonte su Normattiva