Art. 62

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Legge 13 settembre 1874 n. 2076, art. 61.

[2]La tassa graduale sulla sentenza definitiva sottoposta a registrazione e' dovuta sebbene il provvedimento sia concepito nei termini di una semplice dichiarazione di diritto, ognora quando realmente operi gli effetti dell'attribuzione o condanna per cose valutabili.

[3]Si eccettuano da questa disposizione le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate neanche per modo di semplice osservazione, come pure le omologazioni dei concordati che seguono in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, in quanto non abbiano singolarmente formato oggetto di contestazione.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art62 · fonte su Normattiva