Art. 62
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 13 settembre 1874 n. 2076, art. 61.
[2]La tassa graduale sulla sentenza definitiva sottoposta a registrazione e' dovuta sebbene il provvedimento sia concepito nei termini di una semplice dichiarazione di diritto, ognora quando realmente operi gli effetti dell'attribuzione o condanna per cose valutabili.
[3]Si eccettuano da questa disposizione le collocazioni in giudizio di graduazione per crediti o ragioni che non siano state contestate neanche per modo di semplice osservazione, come pure le omologazioni dei concordati che seguono in materia commerciale fra i creditori di uno stesso debitore, in quanto non abbiano singolarmente formato oggetto di contestazione.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva