Art. 64
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[2]Se la sentenza fosse emanata sopra una domanda la quale si appoggiasse ad una convenzione non registrata, la tassa alla quale la convenzione avrebbe dovuto assoggettarsi secondo la sua natura, se fosse stata precedentemente registrata, sara' riscossa indipendentemente dalla tassa dovuta sulla sentenza.
[3]La disposizione del presente articolo non e' applicabile alle convenzioni verbali enunciate nelle sentenze della giuria di cui nella legge 15 giugno 1893, n. 295, sulla istituzione dei collegi dei probiviri.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva