Art. 67
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[2]Le copie di cui al precedente articolo saranno rilasciate senz'altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.
[3]Le scritture private autenticate dal notaro verranno restituite alle parti dopo che a cura del notaro saranno state registrate.
[4]Gli ufficiali del registro conserveranno le copie, consegnate per la registrazione, secondo le norme determinate dal regolamento.
[5]Trascorsi due anni le copie accennate nel precedente capoverso saranno trasmesse all'archivio della conservazione degli atti e contratti.
[6]Gli originali degli atti presentati per essere registrati, dopo seguita la registrazione, saranno restituiti al richiedente la formalita'.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva