Art. 67

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 66, legge 25 maggio 1879, n. 4900 e art. 13 annessa tariffa.

[2]Le copie di cui al precedente articolo saranno rilasciate senz'altra spesa che quella della carta bollata e della scritturazione.

[3]Le scritture private autenticate dal notaro verranno restituite alle parti dopo che a cura del notaro saranno state registrate.

[4]Gli ufficiali del registro conserveranno le copie, consegnate per la registrazione, secondo le norme determinate dal regolamento.

[5]Trascorsi due anni le copie accennate nel precedente capoverso saranno trasmesse all'archivio della conservazione degli atti e contratti.

[6]Gli originali degli atti presentati per essere registrati, dopo seguita la registrazione, saranno restituiti al richiedente la formalita'.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art67 · fonte su Normattiva