Art. 68
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 67.
[2]Per gli atti privati fatti in piu' originali la registrazione verra' trascritta su ciascun originale, e per codeste trascrizioni saranno percette altrettante tasse fisse, a tenore della tariffa.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva