Art. 68

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 67.

[2]Per gli atti privati fatti in piu' originali la registrazione verra' trascritta su ciascun originale, e per codeste trascrizioni saranno percette altrettante tasse fisse, a tenore della tariffa.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art68 · fonte su Normattiva