Art. 69

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 68.

[2]Le disposizioni dei precedenti art. 66 e 67, sono applicabili anche alla registrazione degli atti stipulati all'estero. Per altro la copia venuta dall'estero e', per gli effetti della registrazione, considerata come originale.

[3]Ove l'atto stipulato all'estero non sia scritto in lingua italiana, non verra' registrato se non vi si unisca una versione italiana fatta da un traduttore giurato.

[4]E' fatta eccezione unicamente per gli atti scritti all'estero in lingua francese.

[5]In mancanza o impedimento di traduttori giurati nel distretto del tribunale civile nel quale ha sede l'uffizio, potra' essere deputato un traduttore dal presidente del tribunale medesimo.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art69 · fonte su Normattiva