Art. 7
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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 7, e 8 agosto 1895, n. 486, art. 10.
[2]Allorche' in un atto qualunque sono piu' disposizioni indipendenti o non derivanti necessariamente le une dalle altre, ciascuna delle medesime e' sottoposta a tassa come se formasse un atto distinto, salvo quanto e' disposto dal capoverso dell'art. 60.
[3]Un atto che comprende piu' disposizioni necessariamente connesse e derivanti, per l'intrinseca loro natura, le une dalle altre, sara' considerato, in quanto alla tassa di registro, come se comprendesse la sola disposizione che da' luogo alla tassa piu' grave.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva