Art. 70
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 69.
[2]La denunzia dei contratti non ridotti in iscritto e che debbono denunziarsi a termini del successivo art. 74, si eseguira' mediante particolareggiata ed estimativa dichiarazione da farsi per doppio esemplare, l'uno da ritenersi dall'ufficio di registro, e l'altro da restituirsi a chi fa la denunzia; la dichiarazione sara' sottoscritta dalle parti, od anche soltanto dal denunziante.
[3]Sara' pure denunziata mediante dichiarazione scritta in doppio esemplare la riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta', la verificazione della condizione sospensiva apposta ad un contratto o trasferimento, o l'esecuzione data ai medesimi prima che la condizione sia verificata, e la continuazione o prolungamento degli affitti per tacita riconduzione.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva