Art. 71

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 70.

[2]La denunzia dei trasferimenti per causa di morte dovra' contenere una particolareggiata dichiarazione degli immobili ed altri oggetti caduti nella successione, con le indicazioni sufficienti per farne conoscere la natura, la situazione o l'importanza, e ne sara' indicato il valore.

[3]La denunzia dovra' farsi sul modulo che verra' distribuito dall'amministrazione e sara' firmata dal denunziante.

[4]Per le rendite e per i crediti ereditari di qualsivoglia natura verranno indicati i loro titoli costitutivi, con la data e luogo del registro, i nomi dei debitori e le somme dovute tanto per capitale, quanto per interessi o rendite arretrate.

[5]Riguardo alla mobilia si applichera' la disposizione dell'art. 52.

[6]Alla denunzia delle successioni testamentarie dovra' unirsi la copia autentica dell'atto o degli atti di ultima volonta' che regolano la successione; questa copia dopo la registrazione verra' restituita, sempreche' sia stata presentata anche una copia in carta libera firmata dal denunziante, la quale dovra' conservarsi nell'ufficio del registro unitamente alla denunzia.

[7]La denunzia irregolare si considera come non eseguita, finche' non venga rettificata.

[8]Si considera irregolare quando mancano le indicazioni necessarie per la liquidazione delle tasse o manca la firma del denunziante, oppure la denunzia e' fatta da chi non e' munito di speciale mandato o non lo presenta.

[9]Se la denunzia non e' corredata dai documenti di cui all'art. 56, non si fara' luogo alla deduzione indicata dal precedente art. 54.

[10]Venendo presentata una denunzia irregolare, il ricevitore ne indichera' la irregolarita' con nota scritta sulla medesima, ed invitera' chi la presenta a rettificarla prima della scadenza del termine prefisso per la denunzia: in ogni caso saranno assegnati al denunziante, per la rettificazione, non meno di giorni otto a datare da detto invito.

[11]Qualora chi presenta la denunzia non ne riconosca l'irregolarita' e faccia istanza perche' la denunzia sia accettata, il ricevitore ne spedira' ricevuta con espressa riserva di promuovere l'applicazione della pena per mancata denunzia ove realmente sussistano le rilevate irregolarita'.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art71 · fonte su Normattiva