Art. 73

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 73.

[2]L'obbligo della registrazione degli atti e del pagamento delle tasse incombe:

[3]1° Ai notari per gli atti celebrati col loro ministero, tanto se ritenuti nei loro minutari, quanto se rilasciati in originale alle parti, non che per le scritture private le cui firme siano state da essi autenticate.

[4]La presentazione di questi atti al registro deve dai notari eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto o di ciascuna autenticazione;

[5]Leggi 11 gennaio 1880, n. 5430, e 29 giugno 1882, n. 835.

[6]2° Ai cancellieri giudiziari per le sentenze, decreti o provvedimenti e per tutti gli atti che emanano dalle corti, tribunali o preture, o che sono da essi ricevuti o compiuti col loro intervento, e che debbono essere registrati.

[7]La presentazione all'uffizio del registro degli atti indicati in questo numero che debbono essere registrati, deve parimente eseguirsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto;

[8]Leggi 11 gennaio 1880, n. 5430, e 29 giugno 1882, n. 835.

[9]3° Agli uscieri, per tutti gli atti del loro ministero che debbono essere registrati.

[10]La presentazione all'uffizio del registro e il pagamento delle tasse per gli atti indicati in questo numero dovra' farsi entro venti giorni dalla data di ciascun atto;

[11]4° Ai segretari o delegati di qualunque amministrazione o pubblico stabilimento, per gli atti di qualsiasi specie fatti nell'interesse delle rispettive amministrazioni o stabilimenti, quando siano specificamente designati per una tassa fissa o proporzionale o graduale dalla tariffa annessa alla presente legge.

[12]Per le amministrazioni o pubblici stabilimenti che non hanno segretari o delegati, gli atti dovranno essere denunziati dai capi delle amministrazioni intervenuti alla stipulazione.

[13]Il termine per la presentazione di questi atti all'uffizio del registro e per il pagamento delle tasse dovute e' di giorni venti dalla data di ciascun atto.

[14]Per la registrazione di quegli atti indicati nel presente articolo, che a norma delle leggi e dei regolamenti in vigore non possono ricevere esecuzione senza la preventiva approvazione od omologazione, o senza che sia trascorso un intervallo di tempo dalla loro stipulazione determinato dalla legge, il termine decorrera' dal giorno in cui sara' pervenuta all'ufficiale obbligato alla registrazione la notizia del provvedimento o decreto d'approvazione od omologazione, ovvero dal giorno in cui l'atto sara' divenuto altrimenti eseguibile.

[15]Per gl'inventari e simili, il termine decorrera' dalla data del processo verbale di chiusura.

[16]Nelle vendite all'incanto il termine dei venti giorni decorrera' per i liberatari provvisori dal giorno dei primi incanti, e per il liberatario definitivo dall'ultimo esperimento dell'asta.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art73 · fonte su Normattiva