Art. 74

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 74.

[2]Gli atti per scrittura privata della natura di quelli specificamente designati per una tassa fissa, proporzionale o graduale dall'annessa tariffa, quando non cadano nelle speciali esenzioni stabilite dalla presente legge, debbono essere denunziati e registrati a diligenza delle parti interessate entro venti giorni dalla loro data.

[3]I contratti d'affitto, subaffitto, cessione, retrocessione o risoluzione d'affitto di beni immobili quando non risultano da convenzioni scritte, e le rinnovazioni, continuazioni o prolungamenti delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, debbono essere registrati per cura delle parti interessate entro venti giorni decorribili da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione, continuazione o prolungamento ebbero principio d'esecuzione.

[4]Per gli atti fatti all'estero, quando contengono trasmissioni di proprieta', uso o godimento di beni immobili situati nello Stato, od imposizioni sui medesimi di servitu', ipoteche o altri pesi, affitti, subaffitti, rinnovazioni o riconduzioni, cessioni, retrocessioni o risoluzioni di affitti di beni immobili parimente situati nello Stato, la registrazione deve essere fatta a diligenza delle parti interessate entro il termine di sei mesi dalla data degli atti, se questi sono fatti in Europa, od entro mesi diciotto se fuori d'Europa.

[5]Sono comprese fra gli atti fatti all'estero anche le sentenze pronunziate dai regi consoli, per cui e' obbligatoria la registrazione entro il termine stabilito di sei mesi o di mesi diciotto quando ne deriva alcuna delle trasmissioni o obbligazioni accennate in questo articolo relativamente ad immobili situati nello Stato.

[6]Le sentenze proferite dai tribunali esteri saranno denunziate e registrate unitamente al provvedimento della corte o del tribunale del Regno che rese esecutoria la sentenza estera, per cura del cancelliere della corte o del tribunale.

[7]Tutti gli altri atti provenienti dall'estero e quindi eziandio fatti sotto qualunque forma nello Stato, non che le obbligazioni chirografarie e le quietanze e ricevute indicate nel terz'ultimo capoverso del successivo art. 148 e i documenti d'ogni specie che non siano specificamente indicati dal presente titolo o nella parte prima dell'annessa tariffa, quando voglia farsene uso in giudizio, o se ne voglia fare la inserzione negli atti delle cancellerie giudiziarie, o delle amministrazioni o stabilimenti pubblici di cui ai numeri 2 e 4 del precedente art. 73, debbono essere registrati a cura di coloro che vi hanno interesse prima di produrli in giudizio o prima di farne le accennate inserzioni.

[8]L'obbligo della registrazione degli atti indicati nel presente articolo e' solidale quanto alle scritture private e quanto ai contratti verbali ed agli atti esteri da registrarsi in un termine fisso fra tutte le parti contraenti; quanto agli atti e documenti, ed alle sentenze dei tribunali esteri, fra tutte le parti interessate.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art74 · fonte su Normattiva