Art. 75
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 75.
[2]La verificazione delle condizioni sospensive apposte ad un contratto tanto pubblico che privato, o ad un trasferimento per causa di morte, o l'esecuzione del contratto o trasferimento prima che la condizione siasi verificata, sara' denunziata dalle parti contraenti o dagli interessati entro venti giorni decorribili da quello della verificatasi condizione o dal giorno dell'esecuzione del contratto o trasferimento.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva