Art. 76
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 76.
[2]I testamenti o qualsiasi atto d'ultima volonta' fatti nello Stato o all'estero e contenenti disposizioni che possono in qualunque modo avere effetto dopo la morte del disponente, saranno denunciati e registrati a cura delle persone obbligate alla denunzia dell'eredita' ed entro i termini stabiliti dall'art. 79.
[3]A quest'uopo il notaio, l'autorita' giudiziaria o il capo dell'ufficio o archivio pubblico che ritiene il testamento dovra', a richiesta delle parti e sulla esibizione dell'attestato di morte del disponente, presentare all'ufficio del registro l'originale del testamento o dell'atto d'ultima volonta' da registrarsi.
[4]Dovranno pure registrarsi i testamenti revocati o non aventi alcun effetto dopo la morte del disponente quando se ne voglia far uso a termini dell'art. 74.
[5]Queste stesse disposizioni si applicano per la registrazione dei processi verbali di deposito dei testamenti olografi e degli atti di ricevimento dei testamenti segreti.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva