Art. 77

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 77.

[2]Qualora, prima della scadenza dei termini stabiliti dai precedenti art. 73, 74 e 76 per la registrazione degli atti soggetti a questa formalita' entro un termine fisso, occorresse di produrre in giudizio gli atti medesimi o d'insinuarli nelle cancellerie, gli atti stessi dovranno essere preventivamente registrati.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art77 · fonte su Normattiva