Art. 79

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 79.

[2]Alla denunzia dei trasferimenti in causa di morte sono obbligati gli eredi, i legatari, i loro tutori o curatori, gli amministratori dell'eredita' ed esecutori testamentari.

[3]L'obbligo della denunzia e' solidale per i coeredi, e la denunzia deve estendersi all'intiero asse ereditario.

[4]La denunzia dei trasferimenti per causa di morte deve prodursi nel termine di mesi quattro dal giorno della morte, quando colui, dal quale procede la successione od il legato, e' morto nello Stato; di mesi sei se e' morto in altre parti d'Europa; di mesi diciotto se e' morto fuori d'Europa.

[5]Per i tutori, curatori, amministratori ed esecutori testamentari il termine per la denuncia decorre dal giorno in cui sara' loro pervenuta la legale notizia della loro nomina.

[6]In caso d'assenza il termine di quattro mesi non decorre che dal giorno del preso possesso per la successione dell'assente, sia tal possesso definitivo o provvisorio, ovvero semplicemente di fatto.

[7]In caso di ritorno dell'assente, le tasse pagate saranno restituite sotto la sola deduzione d'una parte di esse, corrispondente ai frutti lucrati durante il possesso.

[8]La stessa decorrenza di termine e' stabilita per le successioni i cui beni fossero stati posti sotto sequestro.

[9]Per le successioni dei militari appartenenti ai corpi mobilizzati, e che muoiano in tempo di guerra, i termini della denunzia sono duplicati.

[10]Per gli eredi o legatari che faranno esplicita dichiarazione d'assumere tale qualita' col benefizio dell'inventario e adempiranno alle obbligazioni prescritte dalla legge civile, il termine per presentare la denunzia decorrera' dalla scadenza di quello stabilito per la formazione dell'inventario, e quando questo fosse prima compiuto, dalla data della sua chiusura.

[11]In ogni caso pero' la denunzia delle eredita' accettate col benefizio dell'inventario ed apertesi nello Stato deve farsi entro un anno dal giorno dell'aperta successione.

[12]I termini stabiliti dal presente articolo per la denunzia dei trasferimenti per causa di morte sono applicabili alle denunzie della riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta' nei casi previsti dalla presente legge, e a quelle della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento delle liberalita' subordinate alla eventualita' della morte.

[13]Queste denunzie dovranno farsi da coloro a cui favore l'usufrutto, il lucro o la liberalita' si devolve.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art79 · fonte su Normattiva