Art. 80
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 80.
[2]La denunzia dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi o delle cappellanie esistenti nello Stato, dovra' eseguirsi dall'investito del benefizio o della cappellania entro il termine di quattro mesi computabili dal giorno del preso possesso.
[3]La denunzia della presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, aventi sede fuori dello Stato, sara' fatta entro i termini stabiliti dal precedente articolo per la denunzia delle successioni apertesi all'estero.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva