Art. 81

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 81.

[2]Nei termini stabiliti dagli articoli precedenti per la denunzia e registrazione non sono compresi il giorno della data dell'atto e quello dell'apertura della successione o del preso possesso dei beni dell'assente o dei benefizi o delle cappellanie.

[3]Non si computera' nemmeno l'ultimo giorno del termine, se festivo.

[4]L'ultimo giorno utile per la denunzia e per la registrazione si compie con l'ora stabilita per la chiusura dell'ufficio di registro.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art81 · fonte su Normattiva