Art. 82
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 82.
[2]I notari debbono presentare alla registrazione gli atti da loro ricevuti e le scritture private da essi autenticate per le firme all'ufficio del registro istituito nel distretto della rispettiva residenza.
[3]I cancellieri giudiziari, i segretari, i capi o delegati delle pubbliche amministrazioni o stabilimenti e gli uscieri presso le corti, tribunali o preture, faranno registrare gli atti che debbono essere registrati all'ufficio del distretto in cui esercitano rispettivamente le loro funzioni od uffici.
[4]Le altre scritture private ed i contratti verbali soggetti a registrazione in un termine fisso dovranno essere registrati nell'ufficio del distretto in cui ne e' seguita la stipulazione.
[5]Gli atti esteri, parimente soggetti a registrazione in un termine fisso, dovranno essere registrati nell'ufficio nel cui distretto sono situati gli immobili ai quali gli atti si riferiscono.
[6]Se gli immobili sono situati in piu' distretti, l'atto estero dovra' essere registrato nell'ufficio di quel distretto nel quale ne esiste le maggior parte.
[7]Gli altri atti tanto per scrittura privata quanto fatti all'estero, i contratti verbali e gli atti da prodursi in giudizio, quando non sono soggetti a registrazione in un termine fisso, potranno essere registrati in qualunque ufficio di registro.
[8]La verificazione della condizione sospensiva, la esecuzione di un contratto o trasferimento condizionato prima che la condizione siasi verificata, e la riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta' saranno denunciate all'ufficio del registro nel quale fu registrato il contratto o trasferimento condizionato o il passaggio della nuda proprieta'.
[9]Parimente le denunzie della devoluzione dei lucri dotali e quelle dell'avveramento delle liberalita' fatte a contemplazione di matrimonio e subordinate all'eventalita' della morte debbono presentarsi all'ufficio nel quale fu registrato l'atto contenente la costituzione di dote o la liberalita' eventuale.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva