Art. 83
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 83.
[2]Le trasmissioni di proprieta', d'usufrutto o di uso per causa di morte saranno denunziate all'ufficio del registro nel cui distretto si e' aperta la successione. Se il defunto non aveva domicilio fisso nello Stato, la denunzia si produrra' all'ufficio del registro nel cui circondario si trova la maggior parte dei beni caduti nell'eredita'.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva