Art. 84
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 84.
[2]Il passaggio d'usufrutto che ha luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie sara' denunziate nell'ufficio del registro nel cui distretto ha sede il benefizio o la cappellania. Ove il benefizio o la cappellania non abbiano sede nello Stato, la denunzia sara' eseguita nell'ufficio del registro nel cui distretto esiste la maggior parte dei beni che costituiscono la dotazione nello Stato del benefizio o della cappellania.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva