Art. 85
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 85.
[2]Per gli atti tra i vivi il pagamento della tassa deve essere contemporaneo alla registrazione e risultare dalla medesima. La mancanza di esso porta l'effetto che la presentazione dell'atto e la denunzia del contratto verbale, benche' materialmente fatte, si considerino come non avvenute, ed alla scadenza del termine hanno luogo le conseguenze penali della omessa registrazione.
[3]Per i trasferimenti a causa di morte, per i passaggi di usufrutto dei beni che costituiscono le dotazioni dei benefizi e delle cappellanie, nonche' per la riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta', per la devoluzione dei lucri dotali e per l'avveramento delle liberalita' subordinate all'eventualita' della morte, il pagamento della tassa dovra' eseguirsi entro i due mesi successivi alla scadenza dei termini fissati con gli articoli 79 e 80 per le rispettive denunzie.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva