Art. 87
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 87.
[2]L'amministrazione dello Stato non ha azione contro i pubblici funzionari ed ufficiali indicati nell'art. 73 per conseguire il pagamento del supplemento di tasse chi ritenesse dovuto dopo seguita la registrazione degli atti e contratti.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva