Art. 88
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 88.
[2]La quietanza delle tasse pagate per la registrazione sara' posta sull'atto originale o sulla copia presentata per gli atti esteri o sull' esemplare da restituirsi al denunziante per le denunzie che debbono farsi in doppio esemplare.
[3]Quando si tratta di trasferimenti in causa di morte di passaggio di usufrutto di beni costituenti le dotazioni di benefizi o cappellanie, di tasse suppletive, e infine tasse in altro modo pagate direttamente dalle parti, quietanza sara' rilasciata in foglio separato.
[4]La quietanza deve indicare l'ufficio che la emette, la natura dell'atto o la causale del supplemento, e per esteso la data della registrazione o riscossione, il foglio, il numero del registro e l'ammontare della tassa o supplemento riscosso.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva