Art. 89

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 89.

[2]Lo Stato avra' privilegio per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili colpiti da imposta secondo norme stabilite dalla legge civile.

[3]L'azione si estingue nei termini stabiliti dalla presente legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art89 · fonte su Normattiva