Art. 89
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 89.
[2]Lo Stato avra' privilegio per la riscossione delle tasse sui mobili ed immobili colpiti da imposta secondo norme stabilite dalla legge civile.
[3]L'azione si estingue nei termini stabiliti dalla presente legge per domandare il pagamento della tassa o del suo supplemento.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva