Art. 9
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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 9.
[2]Le tasse di registro regolarmente percette in conformita' della presente legge non potranno essere restituite, qualunque siano gli eventi ulteriori, fuorche' nei casi da essa legge previsti.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva