Art. 92

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 92.

[2]I corpi morali cui e' necessaria un'autorizzazione per l'accettazione dell'eredita' o dei legati sono del pari che ogni altra persona soggetti all'obbligo di fare la denunzia secondo il disposto dell'art. 79 ma non sono tenuti al pagamento delle tasse se non dopo tre mesi dalla data dell'autorizzazione, senza pregiudizio pero' delle facilitazioni accordate dalla presente legge nei casi d'accezione dell'eredita' col beneficio di inventario. Frattanto l'amministrazione del registro potra' conseguire direttamente dagli altri coeredi o legatari le tasse dovute sulle altre quote di beni o sui legati che non si deferiscano corpo morale.

[3]Trascorso un anno dall'apertura della successione senzache' il corpo morale abbia domandata l'autorizzazioni la tassa da esso dovuta diverra' esigibile, salvo al corpo morale il diritto ad ottenerne il rimborso da domandarsi entro mesi sei dal giorno in cui l'autorizzazione venisse negata.

[4]In questo caso pero' l'amministrazione del registro a diritto al conseguimento della tassa verso coloro ai quali profittera' il rifiuto dell'autorizzazione, purche' ne faccia domanda entro sei mesi dalla data dell'effettuato rimborso.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art92 · fonte su Normattiva