Art. 93
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[1]Legge 13 settembre 1874. n. 2076, art. 93, con le modificazioni dipendenti dalle leggi 11 gennaio 1880, n. 5430, 29 giugno 1882, n. 835 e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.
[2]I notari, i funzionari ed ufficiali indicati nell'art. 73 che entro il termine stabilito non avranno assoggettati loro atti alla formalita' del registro, saranno sottoposti in proprio per ogni contravvenzione ad una pena pecuniaria corrispondente a sei decimi della tassa dovuta.
[3]Questa pena in ogni caso non potra' essere minore di lire dodici.
[4]La stessa pena di lire dodici sara' dovuta quando l'atto dovesse registrarsi a debito o gratuitamente. Nessuna pena sara' applicabile quando il ritardo ad assoggettare gli atti alla registrazione provenga da impedimento di forza maggiore debitamente giustificato e riconosciuto dal capo dell'amministrazione provinciale del registro o, in caso di controversia, dalla competente autorita' giudiziaria, e purche' sia eseguita la formalita' della registrazione entro il termine di dieci giorni successivi alla cessazione dell'impedimento.
[5]Ai notari, funzionari ed ufficiali sara' riservato il regresso verso le parti per il rimborso delle pene pecuniarie e sopratasse da essi incorse, quando non siano stati loro somministrati i fondi necessari per pagare le tasse di registro.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva