Art. 94

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[1]Leggi 13 settembre 1874, n. 2076, art. 94, 14 luglio 1887, n. 4702, art. 2, e 22 luglio 1894, n. 339, art. 6.

[2]Salva la disposizione dell'articolo seguente, gli atti per scrittura privata non autenticata e quelli stipulati in paese estero verranno sottoposti, oltre alla tassa normale, ad una sopratassa eguale all'ammontare della tassa aumentata di un quinto, ognorache' non siano stati registrati entro il termine prescritto.

[3]Questa sopratassa non potra' in verun caso essere minore di lire dodici.

[4]La stessa disposizione ha luogo per i testamenti non denunziati entro il termine prescritto dall'art. 76 e per le omesse dichiarazioni dell'avveramento delle condizioni sospensive di cui all'art. 75.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art94 · fonte su Normattiva