Art. 97

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[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 96.

[2]Le disposizioni del precedente art. 96 sono applicabili alla denunzia della riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta', a quelle dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, non che alle denunzie della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento delle liberalita' subordinate alla eventualita' della morte.

Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1897-05-20;217~art97 · fonte su Normattiva