Art. 97
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Legge 13 settembre 1874, n. 2076, art. 96.
[2]Le disposizioni del precedente art. 96 sono applicabili alla denunzia della riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta', a quelle dei passaggi d'usufrutto che hanno luogo nella presa di possesso dei benefizi e delle cappellanie, non che alle denunzie della devoluzione dei lucri dotali e dell'avveramento delle liberalita' subordinate alla eventualita' della morte.
Testo vigente dal 10 luglio 1897 al 22 dicembre 2008 · versione 0 su Normattiva