Art. 1

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[1]Gli atti in forma pubblica e privata, civili e commerciali, e tanto stragiudiziali quanto giudiziali, come pure le trasmissioni della proprieta', dell'usufrutto, dell'uso o godimento dei beni, sono soggetti alla registrazione ed al pagamento delle tasse a tenore della presente Legge.

[2]I contratti verbali non sono soggetti a registrazione o tassa, se non nei casi specialmente stabiliti; in tali casi la denunzia dei medesimi assume qualita' di atto.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art1 · fonte su Normattiva