Art. 100
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[1]Parimente, trascorso il termine stabilito per la denunzia dei trasferimenti in caso di morte, e per quella resa necessaria dalla verificazione di condizione sospensiva, di eseguimento di contratti o di trasferimenti condizionati o di riunione dell'usufrutto alla nuda proprieta', come pure trascorso il termine stabilito per la denunzia dei passaggi d'usufrutto per la presa di possesso di Benefizi o Prebende d'ogni specie, nessun interessato potra' agire in giudizio senza enunciare il luogo e data della eseguita denunzia.
[2]Ove sia trascorso anche il termine per il pagamento della tassa, dovra' eziandio enunciarsi la data e somma dell'integrale pagamento.
[3]Cessera' l'obbligo della suddetta enunciazione, trascorso il termine delle prescrizioni stabilite dalla presente Legge per le tasse o penali esigibili, nei casi suddetti.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva