Art. 102
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[1]La inefficacia ed ineseguibilita' degli atti, stabilita nei tre precedenti articoli, potra' essere opposta dalle parti in qualunque stadio del giudizio, e dovra' in ogni caso essere rilevata di ufficio dal Giudice. Il giudizio restera' immediatamente sospeso, e non potra' riprendere il suo corso finche' gli atti e trasferimenti non siano stati regolarizzati a norma della presente Legge. Frattanto il Giudice accordera' i provvedimenti opportuni affinche' non si deteriorino i beni, crediti o diritti che formavano l'oggetto degli atti paralizzati o dei giudizi, ed avranno esecuzione i patti e sequela i procedimenti appena che il Ricevitore certifichera' che la contravvenzione venne emendata.
[2]Sara' pero' assolutamente nullo, a tutti gli effetti, qualunque patto tendente a ritardare la registrazione e il pagamento delle tasse, ed anche il patto che il pagamento di esse e delle penali deve andare a carico di quella tra le parti che col proprio inadempimento rendesse necessaria l'omessa registrazione.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva