Art. 108
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Le Autorita' giudiziarie che pronunciassero sentenze o emettessero decreti o provvedimenti sopra atti soggetti a registrazione e non stati previamente registrati, si renderanno personalmente responsabili delle tasse e delle pene pecuniarie dovute per gli atti medesimi.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva