Art. 108

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Le Autorita' giudiziarie che pronunciassero sentenze o emettessero decreti o provvedimenti sopra atti soggetti a registrazione e non stati previamente registrati, si renderanno personalmente responsabili delle tasse e delle pene pecuniarie dovute per gli atti medesimi.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art108 · fonte su Normattiva