Art. 109
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[1]Ogniqualvolta sara' pronunciata una condanna sopra un atto registrato, nella sentenza si dovra' enunciare l'ammontare della tassa pagata, la data del pagamento e l'Ufficio ove esso e' stato eseguito.
[2]Tale enunciazione potra' scriversi in margine o in calce, come e' disposto dall'art. 106.
[3]In caso di omissione il Ricevitore esigera' la tassa se l'atto non e' registrato nel suo Ufficio, salvo la restituzione nel termine prescritto se in seguito sara' giustificata la seguita registrazione dell'atto sul quale sara' stata pronunziata la sentenza.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva