Art. 11
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[1]2° Gli atti dichiarati nulli con sentenza pronunciata in contraddittorio fra i contraenti e passata in giudicato, per vizio radicale che, indipendentemente dalla volonta' e dal consenso delle parti, induca la nullita' dell'atto fin dalla sua origine;
[2]3° Le successioni e le donazioni, in quanto si riferiscano a cose per le quali si verifichi la evizione o lo spoglio in forza di sentenza passata in giudicato e pronunciata in contraddittorio fra le parti interessate, per una causa preesistente alle successioni e donazioni medesime;
[3]4° Le convenzioni per causa e in occasione di matrimonio, allorche' fossero risolute o annullate.
[4]E' ammessa la restituzione della tassa pagata qualora nei casi contemplati nei numeri 1, 2, 3 ne sia fatta la domanda entro sei mesi dalla data della sentenza definitiva che pronunzio' la nullita' dell'atto o la evizione, e nel caso contemplato al numero 4, dalla data dell'atto di annullamento o risoluzione delle convenzioni matrimoniali.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva