Art. 111

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[1]Ciascun articolo del repertorio conterra':

[2]1° Il numero progressivo;

[3]2° La data dell'atto o dell'autenticazione, e il luogo in cui l'atto fu stipulato o venne fatta l'autenticazione;

[4]3° La natura dell'atto celebrato o autenticato;

[5]4° I nomi e cognomi delle parti ed il loro domicilio;

[6]5° L'indicazione sommaria dei beni, la loro situazione ed il prezzo o valore allorche' si trattera' di atti che avranno per oggetto la proprieta', l'usufrutto, l'uso od il godimento di beni immobili, e per gli altri atti relativi a cose valutabili, l'indicazione del rispettivo prezzo o valore;

[7]6° La nota della seguita registrazione per gli atti formalmente registrati, o la indicazione del prezzo della carta bollata per gli atti di che al n. 3 dell'articolo precedente, o del valore della marca applicata per gli atti e le copie suscettibili di questa speciale forma di registrazione.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art111 · fonte su Normattiva