Art. 112

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I fogli dei repertori saranno numerati e segnati: quelli dei Notari, dei Cancellieri e degli Uscieri delle Preture, dal Pretore delle rispettive loro residenze, e quelli dei Cancellieri ed Uscieri presso le Corti ed i Tribunali, dal Presidente della Corte o Tribunale presso cui esercitano le rispettive loro funzioni ed uffici.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art112 · fonte su Normattiva