Art. 112
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
I fogli dei repertori saranno numerati e segnati: quelli dei Notari, dei Cancellieri e degli Uscieri delle Preture, dal Pretore delle rispettive loro residenze, e quelli dei Cancellieri ed Uscieri presso le Corti ed i Tribunali, dal Presidente della Corte o Tribunale presso cui esercitano le rispettive loro funzioni ed uffici.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva