Art. 113

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[1]I Notari, i Cancellieri giudiziari e gli Uscieri presenteranno ogni semestre i loro repertori al Ricevitore del Registro del rispettivo Distretto.

[2]Il Ricevitore apporra' il visto al repertorio, enunciando il numero degli atti iscritti, o dichiarando che non ha avuto luogo alcuna iscrizione.

[3]La presentazione dei repertori dovra' farsi entro i mesi di gennaio e luglio di ciascun anno, sotto la pena di 5 lire per ogni dieci giorni di ritardo.

[4]Le diecine di giorni incominciate si considereranno compiute per l'applicazione di detta pena.

[5]Questa pena sara' applicata ai Notari, ai Cancellieri ed agli Uscieri che se ne renderanno colpevoli, se il ritardo non oltrepassera' il mese.

[6]Se il ritardo sara' piu' lungo di un mese, il Notaro, il Cancelliere o l'Usciere che se ne rendera' colpevole incorrera' nella pena prescritta pel ritardo di un mese, e potra' inoltre essere sospeso dall'esercizio delle sue funzioni.

[7]Appena scorso il mese, il Ricevitore del Registro dovra' denunziare il caso al Procuratore del Re, il quale provochera' dall'Autorita' competente l'applicazione della sospensione a chi si rese colpevole del ritardo.

[8]Il Ricevitore sara' tenuto a rilasciare regolare ricevuta dei repertori che gli verranno consegnati.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 8 novembre 1896 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art113 · fonte su Normattiva