Art. 114

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I Ricevitori del Registro riscontreranno se gli atti indicati nel repertorio e soggetti a registrazione siano stati debitamente registrati, se le indicazioni del repertorio siano in tutto concordi con quelle trascritte sul registro di formalita', rileveranno le discordanze o le contravvenzioni incorse e desumeranno tutte le notizie che potessero essere utili all'Amministrazione.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art114 · fonte su Normattiva