Art. 114
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I Ricevitori del Registro riscontreranno se gli atti indicati nel repertorio e soggetti a registrazione siano stati debitamente registrati, se le indicazioni del repertorio siano in tutto concordi con quelle trascritte sul registro di formalita', rileveranno le discordanze o le contravvenzioni incorse e desumeranno tutte le notizie che potessero essere utili all'Amministrazione.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva