Art. 119
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I Capi delle Amministrazioni comunali, sopra richiesta officiale degli Impiegati del Registro, dovranno fornire le informazioni che potessero occorrere per verificare l'importanza delle successioni dei loro amministrati, e per la percezione delle tasse contemplate dalla presente Legge.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva