Art. 121

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[1]I Ricevitori del Registro non potranno rilasciare alcun estratto dei loro registri, se non dietro autorizzazione del Pretore del luogo, quando questi estratti non siano richiesti da alcuna delle parti contraenti o dagli aventi causa da esse.

[2]Per la ricerca e per gli estratti saranno corrisposte le competenze stabilite dai Regolamenti.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art121 · fonte su Normattiva