Art. 122
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
Nessuna Autorita' pubblica, ne' l'Amministrazione del Registro, ne' i Ricevitori da essa dipendenti potranno accordare alcuna diminuzione delle tasse stabilite da questa Legge o delle pene incorse, ne' sospenderne la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.
Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva