Art. 122

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Nessuna Autorita' pubblica, ne' l'Amministrazione del Registro, ne' i Ricevitori da essa dipendenti potranno accordare alcuna diminuzione delle tasse stabilite da questa Legge o delle pene incorse, ne' sospenderne la riscossione senza divenirne personalmente responsabili.

Testo vigente dal 8 ottobre 1874 al 16 dicembre 2010 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1874-09-13;2076~art122 · fonte su Normattiva